Il salvataggio delle immagini è stato disabilitato, perché le stesso sono soggette a diritti d'autore.
Chiedete comunque a info@aidama.it, l'associazione è lieta di poter essere d'aiuto e di farsi conoscere con le proprie opere ed immagini.

Category : Statuto

Associazione AIDAMA STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE e FINALITA’

E’ costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l’associazione denominata AIDAMA, Associazione Italiana Degli Autori Multivisione Artistica.
AIDAMA si occupa di formazione, promozione e diffusione di conoscenza nell’ambito della cultura dell’immagine, in particolare nella forma espressiva della multivisione (musica, immagini ed idea), mediante l’organizzazione, la cura e la partecipazione ad eventi, mostre, festival ed altre attività del settore.
L’associazione promuove la facoltà dei soci di contrassegnare le proprie opere col logo: Socio Aidama.
Tutte le attività non conformi agli scopi statutari sono espressamente vietate.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
L’associazione ha durata illimitata

Art. 2 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere che accettano gli articoli dello Statuto e gli eventuali regolamenti interni specifici, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del proprio tempo per il loro raggiungimento. Per i minori di 18 anni è richiesto l’assenso dell’esercente la potestà.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del richiedente.
I dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione nel rispetto della normativa vigente – D.lgs. n.196/2003- in materia di trattamento di dati personali.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono tre categorie di soci:
– Soci fondatori: coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’associazione.
– Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La qualifica è subordinata al pagamento della quota sociale.
– Soci onorari:coloro ai quali il Consiglio direttivo ne conferisce la qualifica

Art. 3 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 4 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 5 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 4 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
La qualifica di socio si perde per morosità del pagamento della quota annuale.

Art. 6 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono:
– L’ Assemblea dei soci;
– Il Consiglio direttivo;
– Il Presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 L’ASSEMBLEA

L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento della quota sociale. I soci onorari possono intervenire all’assemblea e partecipare alla discussione ma senza diritto di voto.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o posta elettronica agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; può inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando la richieda almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio direttivo.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’associazione. L’assemblea straordinaria è valida in unica convocazione se presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ogni socio ha diritto ad un voto e non potrà rappresentare per delega più di tre soci.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.
L’assemblea ordinaria:
– approva il bilancio consuntivo e preventivo
– elegge il consiglio direttivo
– discute e approva il programma annuale
– ratifica le esclusioni dei Soci
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto e firmato dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente

Art. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri e resta in carica per tre anni.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta da tre membri del Consiglio direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo:
– elegge al suo interno il Presidente, un vice-Presidente, un Segretario-Tesoriere.
– governa la gestione generale dell’Associazione con la presentazione dei bilanci preventivo e consuntivo all’approvazione dell’assemblea
– determina la quota associativa
– delibera la perdita della qualità di socio
– convoca l’assemblea
– promuove la costituzione di commissioni tecniche e culturali composte da soci e non soci deliberando sulle scelte di indirizzo e composizione delle stesse.

Art. 9 IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo e dura in carica tre anni.
Al presidente compete la firma sociale e la rappresentanza legale dell’associazione. Esso può delegare ad un membro del consiglio la firma sociale nei casi consentiti dalla legge.
E’ suo compito convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo, dare attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio ed assumere le iniziative utili e necessarie per lo sviluppo dell’associazione e per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 10 I MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali, da contributi e donazioni sia di privati che di Enti pubblici o Associazioni, da proventi derivanti dalle attività dell’associazione
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.

Art. 11 BILANCIO

L’esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo e preventivo, sono redatti dal Consiglio direttivo e sottoposti all’assemblea ordinaria per l’approvazione con voto palese e con la maggioranza prevista dallo statuto.
I bilanci sono depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Art. 12 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 13: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.